sabato 17 gennaio 2015

INCENTIVI - EFFICIENZA ENERGETICA

Il prinicipale strumento di incentivazione dell'efficienza energetica nell'industria, è il meccanismo dei certficati bianchi insieme al meccanismo del 65%

La promozione del risparmio energetico attraverso il meccanismo dei certificati bianchi (noti anche come Titoli di Efficienza Energetica) è stata prevista dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 (d.m. 20/7/04 elettricità, d.m. 20/7/04 gas e successive modificazioni).

I decreti stabiliscono che ogni anno siano fissati obiettivi obbligatori di risparmio, a favore dei consumatori finali, per i distributori di energia elettrica e le imprese distributrici di gas naturale. Il risparmio energetico conseguito a seguito di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali viene premiato con l'assegnazione di certificati bianchi che possono essere commercializzati. Le società possono assolvere l'obbligo realizzando interventi di miglioramento dell'efficienza energetica  che diano diritto ai certificati, oppure acquistare tali titoli da società terze.

Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (tep).

Inizialmente assegnata all'AEEG, dal 2 febbraio 2013 l'attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati ai progetti di efficienza energetica presentati nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica è stata trasferita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

L'ENEA collabora dal 2006 nella verifica e quantificazione dei risparmi energetici associati agli interventi proposti dagli operatori. 

La possibilità di scambiare i certificati bianchi consente ai distributori di rispettare l'obbligo imposto dai decreti al minor costo, potendo scegliere tra realizzare direttamente l'intervento o acquistare sul mercato una equivalente quantità di certificati. 

La compravendita dei certificati bianchi può avvenire tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito istituito dal GME (Gestore del Mercato Elettrico).

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza possono essere realizzati dai distributori direttamente, oppure tramite società controllate, e da società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) autorizzate.

Sono previsti quattro tipi di intervento, rispettivamente per il risparmio di : energia elettrica, gas naturale, altri combustibili, carburanti nei trasporti.

L'Italia è la prima nazione al mondo ad avere applicato il meccanismo dei certificati bianchi per l'incentivazione dell'efficienza energetica negli usi finali. Successivamente la Francia ha applicato un meccanismo simile ma diverso per ambito di applicazione e regolazione degli scambi, che sono solo bilaterali.

Nel Regno Unito sono in vigore da molti anni obblighi di risparmio energetico sulle società di vendita di energia elettrica e di gas naturale, ma in tale caso gli scambi bilaterali devono essere preventivamente autorizzati dal regolatore. Il nostro meccanismo dei certificati bianchi e la relativa regolazione normativa sono stati oggetto di approfonditi studi e analisi da parte della Commissione europea, dell'Agenzia Internazionale per l'Energia e di un numero crescente di Paesi, sia europei, sia extra-europei (Stati Uniti, Australia, Giappone, Corea).

Con la Direttiva 32/2006 la Commissione europea ha esplicitamente indicato i certificati bianchi come uno degli strumenti utilizzabili per conseguire l'obiettivo di ridurre al 2016 i consumi energetici per un valore assoluto pari al 9%  del consumo medio annuo del quinquennio 2002-2007 (per l'Italia 10.864.982 tep), e ha previsto che nel 2011 la stessa Commissione valuti l'opportunità dell'introduzione di un mercato europeo dei certificati bianchi.


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